Informazioni per chi entra nell’Unione europea provenendo da un Paese terzo
Prima di partire, verifica cosa hai nel bagaglio. Piante, frutta, ortaggi, fiori, semi e altri materiali vegetali possono trasportare organismi nocivi e sono soggetti a divieti, certificazione e controlli fitosanitari.
Guarda il video informativo (in lingua inglese con sottotitoli in italiano)
Perché esistono queste regole
L’introduzione nell’Unione europea di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da Paesi terzi è soggetta a divieti e restrizioni previsti dalla normativa fitosanitaria dell’UE. Le misure servono a proteggere l’agricoltura, i boschi, il verde pubblico e privato e l’ambiente, prevenendo l’ingresso e la diffusione di organismi nocivi alle piante.
Le stesse regole si applicano anche:
- ai vegetali e ai prodotti vegetali contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori;
- alle piccole spedizioni inviate a persone fisiche per posta o corriere, quando non sono destinate alla vendita o all’immissione sul mercato.
Prodotti la cui introduzione è vietata
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti la cui introduzione nell’Unione è vietata sono individuati, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, allegato VI;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, allegato I, relativo alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti ad alto rischio la cui introduzione è temporaneamente vietata.
I materiali vietati non possono essere introdotti nell’UE in alcuna quantità. Se rinvenuti nel bagaglio, sono sottoposti ai provvedimenti previsti dalla normativa, compreso il sequestro ai fini della distruzione.
Prodotti ammessi con certificato fitosanitario
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti regolamentati possono essere introdotti nel bagaglio personale soltanto se accompagnati da un certificato fitosanitario valido, rilasciato dall’autorità fitosanitaria competente del Paese terzo di provenienza.
Gli elenchi dei prodotti soggetti a certificato fitosanitario sono riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in particolare:
- allegato XI, parti A e B;
- allegato XII, per le specifiche zone protette.
L’eventuale introduzione nel bagaglio deve riguardare quantitativi destinati all’uso personale del viaggiatore o dei suoi familiari. Il carattere non commerciale del quantitativo non elimina l’obbligo del certificato fitosanitario.
Non è richiesto alcun certificato se le piante, gli ortaggi, i fiori o i semi provengono dal Liechtenstein, dalla Svizzera o dall’Irlanda del Nord (UK).
Il certificato è invece necessario se provengono dai seguenti territori dell’UE: Ceuta, Melilla, Isole Canarie, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Barthélemy e Saint-Martin.
Semi e piante destinati alla piantagione
I semi e le piante destinati alla piantagione possono essere introdotti nel bagaglio personale solo se:
- non appartengono a categorie vietate;
- sono accompagnati dal certificato fitosanitario richiesto;
- sono presentati all’autorità competente per i controlli fitosanitari previsti presso un punto di ingresso BCP autorizzato.
Prima del viaggio è quindi necessario verificare presso le autorità competenti il punto di ingresso utilizzabile e le modalità di presentazione della merce al controllo. I semi e le piante vietati, privi della documentazione prescritta o non sottoposti ai controlli obbligatori possono essere sequestrati.
Le cinque eccezioni
I seguenti frutti possono essere introdotti nell’Unione europea senza certificato fitosanitario:
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Ananas |
fresco o secco • Ananas comosus |
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Noce di cocco |
fresca o secca, sgusciata o meno • Cocos nucifera |
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Durian |
Durio zibethinus |
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Banane |
freschi o secchi • Musa spp. |
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Datteri |
freschi o secchi • Phoenix dactylifera |
Cosa accade in caso di mancato rispetto delle regole
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che non rispettano le condizioni di introduzione sono considerati non conformi e possono essere sequestrati e destinati alla distruzione o assoggettati alle altre misure previste dalla normativa.
Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
Cosa deve fare il viaggiatore
- Non portare con sé piante o prodotti vegetali vietati.
- Per i materiali regolamentati, procurarsi prima della partenza il certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo.
- Dichiarare la presenza di piante e prodotti vegetali nel bagaglio e seguire le indicazioni delle autorità al punto di ingresso.
- Per semi e piante da impianto, verificare anticipatamente che l’ingresso avvenga attraverso un punto abilitato ai controlli fitosanitari (BCP). Nella regione Marche l’unico BCP autorizzato è BCP/ITAOI1 Ancona-Porto – Molo Santa Maria Ancona.
- In caso di dubbio, contattare il Servizio Fitosanitario Regionale prima del viaggio.
Autorità e informazioni per le Marche
I controlli ufficiali sui vegetali contenuti nel bagaglio personale sono svolti dalle autorità competenti presso i punti di ingresso nell’Unione europea. Nelle Marche, il Servizio Fitosanitario Regionale è gestito da AMAP ed è competente per l’applicazione delle norme relative all’importazione di piante e prodotti vegetali dai Paesi terzi.
Informazioni e contatti AMAP:
- www.amap.marche.it/servizi/fitosanitario
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. +39 071 8081
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Materiale informativo
| Tipo | Titolo documento | Data |
| Depliant rivolto ai viaggiatori - ITALIANO | 02/10/2026 | |
| Depliant rivolto ai viaggiatori - INGLESE | 02/10/2026 | |
| Depliant rivolto ai viaggiatori - ALBANESE | 02/10/2026 | |
Guarda il video multilingue (italiano, inglese, tedesco e albanese) |
02/10/2026 |


