Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" - Regione Marche

Whistleblowing - Segnalazione di presunti illeciti e irregolarità

AMAP – MARCHE AGRICOLTURA PESCA ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate direttamente sul portale Whistleblowing di AMAP cliccando qui di seguito:

marcheagricolturapesca.whistleblowing.it

 
Modalità di segnalazione

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  1. la segnalazione può essere fatta dai dipendenti di AMAP e dai dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici e realizzatrici di opere pubbliche dello stesso;
  2. il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  3. le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
  4. la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  5. la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  6. nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  7. la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Normativa

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis1, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

La normativa sul whistleblowing in ambito pubblico è poi stata potenziata dalla Legge n. 179/2017 che ha modificato l’articolo 54bis D.Lgs. n. 165/2001 a seguito delle osservazioni elaborate nel 2013 nel “Rapporto OCSE sull’integrità in Italia” e della relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione adottata dalla Commissione europea nel 2014.

Con la Direttiva 2019/1937, che copre la quasi totalità dei settori in cui l’Unione è competente e che andava recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, si veniva ad allargare de facto l’ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Inoltre, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, i singoli Stati membri avevano la possibilità di allargare ulteriormente l’ambito degli illeciti coperti dalle legislazioni nazionali.

La normativa europea è stata quindi recepita in Italia con il decreto legislativo n. 24/2023 che ha individuato l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l’altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro. La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Pertanto, dal 15 luglio 2023 entrano in vigore le nuove Linee guida Anac volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui Anac si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Pubblicato anche il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac.


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 Tipo  Titolo documento data
icona tipo file PDFpdf Informativa Trattamento Dati - Whistleblower 14/12/2023
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